Giunta Esecutiva

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. In alcune scuole la giunta esecutiva svolge anche la funzione di organo di garanzia interno per i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari per gli studenti. Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale, individuati dal consiglio d’istituto tra i suoi componenti. La Giunta esecutiva prepara, quindi, i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

Principali riferimenti normativi di approfondimento

–       D.L. n. 297 del 16 aprile 1994  (Testo unico istruzione)

–       D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento contabile);

–       DPR 275 dell’8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche: POF);

–       DL 165 del 30 marzo 2001, art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);

–       DPR 249/1998 e DPR 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti);

–       Ccnl settore scuola 2006/2009 (tuttora vigente)